La richiesta di intervento doganale

Principio

La richiesta di intervento doganale è una misura preventiva che chiede all’amministrazione doganale di trattenere le merci che potrebbero contraffare il vostro brevetto (in particolare, ma è possibile anche per i marchi, i disegni e modelli, le indicazioni geografiche, il diritto d’autore e i diritti connessi) per una durata limitata.

La richiesta di intervento doganale è prevista da:

È del tutto possibile richiedere un intervento doganale in base alla normativa (cioè Regolamento UE o CPI) che si preferisce. Sebbene i concetti siano simili, potranno essere notate alcune differenze.

Durata della richiesta di intervento

La richiesta di intervento è gratuita (art. 8, Regolamento (UE) n. 608/2013 del 12 giugno 2013, il CPI non specifica nulla) e valida per un anno a decorrere dalla decisione di accettazione del fascicolo (art. 11.1, Regolamento (UE) n. 608/2013 del 12 giugno 2013 e R335-7 CPI insieme a R614-36 CPI).

È rinnovabile gratuitamente su richiesta scritta (art. 12.1, Regolamento (UE) n. 608/2013 del 12 giugno 2013 e R335-7 CPI insieme a R614-36 CPI).

Brevetto o domanda di brevetto?

Non sembra possibile richiedere un intervento doganale sulla base di una semplice domanda.

Sarà quindi necessario avere un brevetto concesso (formulazione dell’articolo 2, Regolamento (UE) n. 608/2013 del 12 giugno 2013 e dell’articolo L614-32 CPI).

Chi può presentare la richiesta?

La richiesta di intervento può essere presentata da:

  • a livello nazionale o a livello dell’Unione:
  • a livello dell’Unione solamente:

Forma della richiesta

Principio

Per richiedere un intervento doganale, è necessario fornire alle dogane (articolo 6.3, Regolamento (UE) n. 608/2013 del 12 giugno 2013 e R335-6 CPI insieme a R614-36 CPI):

  • un modulo di richiesta di intervento basato sul Regolamento (UE) n. 608/2013 del 12 giugno 2013 o sul codice della proprietà intellettuale (da trovare sul sito delle dogane francesi);
  • una copia del brevetto; la giustificazione del proprio diritto ad agire (vedi sopra); una descrizione tecnica, precisa e dettagliata delle merci autentiche (marcature, codici a barre, immagini, ecc., vedi Decreto del 29 giugno 2015, art. 2); le informazioni che permettono di distinguere i prodotti veri da quelli falsi (origini dei falsi, differenze, ecc.);
  • i recapiti della persona da contattare (contatto legale e tecnico, il più delle volte il consulente in PI del titolare).

Precisione sulla tecnicità « brevetto »

La protezione accordata da un brevetto, a differenza di quella accordata da un marchio ad esempio, può essere più complessa da comprendere.

Pertanto, è opportuno descrivere bene le caratteristiche distintive visibili dei prodotti accusati di contraffazione, più che le caratteristiche del brevetto (es. « i telefoni accusati di contraffazione hanno una superficie posteriore curva senza logo » piuttosto che « i telefoni accusati di contraffazione hanno un chip 4G che implementa il procedimento di compressione dei dati xxx« ).

Non bisogna dimenticare che il doganiere non è un tecnico: le caratteristiche devono essere evidenti.

Come mi ha fatto notare un amico giurista, può essere opportuno consolidare la propria protezione con diversi tipi di diritti (marchi, disegni e modelli, ecc.).

Invio della domanda

La domanda deve essere inviata all’indirizzo email contrefac@douane.finances.gouv.fr e, per i documenti recanti una firma, per posta a (Arrêté del 29 giugno 2015, art 1):

Direction générale des douanes et droits indirects Bureau E1
– Politique tarifaire et commerciale – Section Propriété intellectuelle et contrefaçon –
11, rue des deux Communes 93558 MONTREUIL cedex

Decisione di accoglimento / di rifiuto della domanda

Il richiedente viene notificato entro un termine di 30 giorni lavorativi della decisione di accogliere la domanda o di respingerla (articolo 9.1, Regolamento (UE) n. 608/2013 del 12 giugno 2013) a decorrere dalla ricezione della domanda (R335-7 CPI unitamente a R614-36 CPI).

Il fermo doganale

Il fermo vero e proprio

Principio

Quando i doganieri rilevano una merce identificata nella domanda, possono bloccare tali merci (articolo 17.1, Regolamento (UE) n. 608/2013 del 12 giugno 2013 o 322 bis del codice doganale unitamente a articolo 38 del codice doganale, 4° comma, 9°).

Il richiedente e il detentore della merce vengono quindi avvisati il più rapidamente possibile:

Il procuratore della Repubblica viene ugualmente avvisato nell’ambito di un fermo doganale secondo il CPI (L614-32 CPI, 2° comma).

Nell’ambito di un fermo doganale secondo il CPI, vengono inviati al richiedente:

  • la natura / le quantità dei prodotti (L614-32 CPI, 3° comma);
  • foto (L614-32 CPI, 3° comma);
  • su richiesta del richiedente e « ai fini dell’avvio di azioni legali«  (articolo L614-32 CPI, 6° comma, in altre parole, non è possibile utilizzare queste informazioni per transigere direttamente con il contraffattore):
    • il nome e l’indirizzo del destinatario,
    • il nome e l’indirizzo del mittente,
    • il nome e l’indirizzo del dichiarante,
    • il nome e l’indirizzo del detentore delle merci,
    • l’origine,
    • la provenienza, e
    • la destinazione delle merci.

È simpatico constatare che l’articolo 17.4 del Regolamento (UE) n° 608/2013 del 12 giugno 2013 propone disposizioni quasi identiche per la ritenuta UE (ad eccezione, notevole, di una disposizione… ma vi lascio trovarla):

  • la natura / le quantità dei prodotti;
  • foto;
  • su richiesta del richiedente e per un numero di utilizzi limitati (cfr. articolo 21.4 del Regolamento (UE) n° 608/2013 del 12 giugno 2013, procedura civile o penale, negoziare con il contraffattore, ecc.):
    • il nome e l’indirizzo del destinatario,
    • il nome e l’indirizzo del mittente,
    • il nome e l’indirizzo del dichiarante,
    • il nome e l’indirizzo del detentore delle merci,
    • il regime doganale,
    • l’origine,
    • la provenienza, e
    • la destinazione delle merci.

Allora? La vedevate la differenza?

Prima del 2016, i servizi doganali richiedevano sistematicamente di certificare che le informazioni fornite sarebbero state utilizzate solo ai fini dell’avvio di azioni legali. Tuttavia, dall’aggiornamento del loro modulo (Richiesta di revoca del segreto professionale doganale – Allegato 5), la formulazione è più permissiva: « Mi impegno inoltre a non utilizzare queste informazioni per scopi diversi da quelli previsti dalla normativa vigente« .

Svincolo anticipato

Nell’ambito di una ritenuta UE solamente, il detentore della merce può richiedere uno svincolo anticipato ai servizi doganali (articoli 24.1 e 24.2, Regolamento (UE) n° 608/2013 del 12 giugno 2013) se:

  • è versata una cauzione;
  • un giudice non ha ancora ordinato misure conservative;
  • le formalità doganali sono state correttamente espletate.

Spese di stoccaggio

I servizi doganali possono chiedere al richiedente di rimborsare le spese di stoccaggio (articolo 29.1, Regolamento (UE) n° 608/2013 del 12 giugno 2013, L614-32 CPI, 5° comma e R335-15 CPI insieme a R614-36 CPI).

Esame da parte del richiedente e campioni

Durante questo periodo di ritenuta, è possibile ispezionare la merce (articoli 19.1 e 19.2, Regolamento (UE) n° 608/2013 del 12 giugno 2013 e L614-35 CPI).

L’amministrazione doganale può prelevare campioni:

  • nell’ambito di una ritenuta CPI, il prelievo di campioni consisterà nel prelievo di 2 campioni: uno per le dogane, uno per il detentore della merce, nessun campione viene consegnato al richiedente (R614-37 CPI),
  • nell’ambito di una ritenuta UE, il richiedente può benissimo ricevere un campione « su richiesta di quest’ultimo e ai soli fini di analisi e per facilitare il seguito della procedura » (articolo 19.2, Regolamento (UE) n° 608/2013 del 12 giugno 2013).

La presa di posizione del richiedente

Principio

Il richiedente deve quindi prendere posizione in merito al carattere contraffattorio entro un termine di 10 giorni lavorativi (3 giorni per i prodotti deperibili) a decorrere dalla notifica delle dogane (articolo 23.1 e 23.3, Regolamento (UE) n° 608/2013 del 12 giugno 2013 e L614-32 CPI, 4° comma).

Questa presa di posizione avviene:

  • giustificando (L614-32 CPI, 4° comma, o articolo 23.5, Regolamento (UE) n° 608/2013 del 12 giugno 2013):
    • o con misure conservative decise dal TGI di Parigi,
    • o con l’avvio di un’azione per via civile o penale (e aver costituito le garanzie richieste),
    • o con la presentazione di una denuncia presso il procuratore della Repubblica.
  • richiedendo la distruzione delle merci (vedi sotto, L614-36 CPI))

Precisione sul termine

Piccola curiosità… il termine di « 10 giorni lavorativi » non si calcola allo stesso modo se la trattenuta è stata effettuata secondo il testo comunitario o il testo francese :

Proroga

È possibile richiedere una proroga del termine di 10 giorni lavorativi aggiuntivi inviando ai servizi doganali una lettera motivata (articolo 23.4, Regolamento (UE) n° 608/2013 del 12 giugno 2013 e L614-32 CPI, 4° comma).

Ciò si applica solo ai prodotti non deperibili.

La distruzione delle merci

Principio

Le merci contraffatte possono essere distrutte senza l’intervento del giudice :

Tale distruzione avviene sotto la responsabilità del richiedente da parte dei servizi doganali (articolo 23.2, Regolamento (UE) n° 608/2013 del 12 giugno 2013, L614-36 CPI, I-2°).

Questa procedura consente di evitare azioni legali lunghe e costose.

Spese di distruzione

I servizi doganali possono chiedere al richiedente il rimborso delle spese di distruzione (articolo 29.1, Regolamento (UE) n° 608/2013 del 12 giugno 2013 o L614-34 CPI insieme a R335-15 CPI insieme a R614-36 CPI).

Caso particolare delle piccole spedizioni di prodotti non deperibili

Nell’ambito UE, se il richiedente ha esplicitamente indicato questa procedura nella sua domanda e se prodotti coperti dalla sua domanda sono rinvenuti in « piccole spedizioni » (ossia spedizioni postali di meno di 3 elementi o di peso inferiore a 2 kg, articolo 1, Regolamento (UE) n° 608/2013 del 12 giugno 2013), esiste una procedura di distruzione semplificata (articoli 26.1 e 26.2, Regolamento (UE) n° 608/2013 del 12 giugno 2013):

  • senza fornire al richiedente i dati del detentore della merce;
  • senza notificare al richiedente il fermo doganale.

Viene effettuata una sola notifica al detentore della merce per avvisarlo che è prevista una distruzione (articolo 26.3, Regolamento (UE) n° 608/2013 del 12 giugno 2013).

Egli può allora opporvisi entro un termine di 10 giorni dalla notifica (articolo 26.4, Regolamento (UE) n° 608/2013 del 12 giugno 2013):

In caso di rifiuto della distruzione

Se il richiedente ritiene che la merce sia un prodotto di contraffazione, ma il detentore della merce si oppone alla distruzione (L614-36 CPI, III, articolo 23.3, Regolamento (UE) n° 608/2013 del 12 giugno 2013), il richiedente ne viene avvisato.

Il richiedente deve allora, per evitare lo svincolo della merce entro 10 giorni dalla notifica del fermo (L614-36 CPI, III, articolo 23.5, Regolamento (UE) n° 608/2013 del 12 giugno 2013):

  • oppure adire un giudice:
    • per via civile o penale per introdurre un’azione per contraffazione,
    • eventualmente in via d’urgenza per richiedere misure conservative,
  • oppure presentare denuncia presso il procuratore della Repubblica.