L'ottenimento dell'effetto unitario

Contrariamente a quanto suggerisce il suo nome, il brevetto unitario non si « deposita »: non esiste alcun modulo « domanda di brevetto unitario » da inviare a un ufficio. Il brevetto unitario non è un nuovo titolo, ma un brevetto europeo concesso dall’UEB al quale si aggiunge, a posteriori, un effetto unitario.

Una registrazione, non una nuova concessione

Tutta la procedura di merito — deposito, ricerca, esame, concessione — rientra nella Convenzione sul brevetto europeo e non viene ripetuta qui. L’effetto unitario si aggiunge solo dopo la concessione, tramite una semplice registrazione effettuata dall’UEB (articolo 3 del regolamento 1257/2012). Lo stesso brevetto europeo può quindi, a scelta del titolare, diventare unitario o rimanere un classico « fascio » di brevetti nazionali.

Tre vie dopo la concessione

Una volta pubblicata la menzione della concessione, il titolare dispone di tre opzioni:

  • richiedere l’effetto unitario (un titolo unico per gli Stati coperti);
  • procedere con le classiche validazioni nazionali, paese per paese;
  • combinare: effetto unitario per il cuore del territorio, validazioni nazionali per il resto (Regno Unito, Svizzera, Spagna…).

Questa scelta è approfondita nella pagina Articolazione con il brevetto europeo classico.

Un conto alla rovescia di un mese

Tutto si decide entro il mese successivo alla pubblicazione della menzione della concessione nel Bollettino europeo dei brevetti (regola 6 delle regole relative alla protezione unitaria conferita da un brevetto (UPR)). Un mese, non prorogabile, per definire la copertura territoriale di un titolo che talvolta si è impiegato dieci anni a ottenere: tanto vale preparare la decisione in anticipo.

Le tappe

  • La domanda di effetto unitario — chi la presenta, a quali condizioni, entro quale termine. Il regime linguistico e la traduzione – l’unica traduzione ancora richiesta (a titolo transitorio) e il rimborso delle spese. La registrazione dell’effetto unitario – l’esame da parte dell’UEB e l’iscrizione nel Registro.
  • Il rifiuto dell’effetto unitario e i ricorsi — cosa fare quando sorgono problemi.