Durata della procedura
La procedura deve durare al massimo 1 anno (punto 7 del preambolo del regolamento di procedura).
Comunicazione degli atti
Tutti gli scambi avvengono in modalità elettronica (regola 4 del regolamento di procedura).
Gestione della controversia
La gestione della controversia da parte della corte deve avvenire in modo proporzionato all’importanza della stessa (articolo 42 dell’Accordo sulla Corte unificata dei brevetti) al fine di preservare un equilibrio nell’interesse delle parti (articolo 41(3) dell’Accordo sulla Corte unificata dei brevetti).
Naturalmente, la corte deve mostrarsi giusta ed equa nella gestione della controversia e nella ricerca di soluzioni (articolo 42 dell’Accordo sulla Corte unificata dei brevetti).
Rappresentanza
La rappresentanza di una parte è possibile tramite (articolo 48 dell’Accordo sulla Corte unificata dei brevetti):
- un avvocato abilitato a esercitare dinanzi a una giurisdizione di uno Stato membro contraente;
- un rappresentante europeo dei brevetti con una qualifica appropriata (ad es. in contenzioso, l’elenco delle qualifiche è presente nella decisione del comitato amministrativo regole 11 a 14).
- Si noti che non esiste alcun requisito in merito alla nazionalità o al domicilio.
- pertanto, un rappresentante europeo di nazionalità turca può benissimo rappresentare una parte dinanzi all’UPC (che non è una giurisdizione turca…)
- strano, no?