Rivendicazioni

Obbligo di fornitura

Anche se le rivendicazioni non sono obbligatorie per ottenere una data di deposito (L612-2 CPI), la domanda deve contenere alla fine delle rivendicazioni, in particolare per la ricerca (R612-3 CPI, 2°).

Formulazione in due parti

Le rivendicazioni devono contenere (R612-17 CPI), se del caso:

  • un preambolo (caratteristica la cui combinazione fa parte dello stato della tecnica);
  • una parte caratterizzante (altre caratteristiche) introdotta dall’espressione « caratterizzato in » o « caratterizzato da« .

In alcune situazioni, questa formulazione in due parti potrebbe non essere adatta (R612-17 CPI):

Caratteristiche tecniche

Le rivendicazioni devono presentare le caratteristiche tecniche che definiscono l’invenzione (R612-16 CPI).

Pertanto, una rivendicazione non può (Directives d’examen de l’INPI, I-C IV-1.1):

  • essere non limitativa (come « potendo utilizzare qualsiasi materiale« );
  • elencare semplicemente delle proprietà senza indicare come si ottengono.

Caratteristiche negative

Anche se una rivendicazione contiene normalmente solo caratteristiche positive, è possibile escludere chiaramente un elemento dato (Directives d’examen de l’INPI, I-C IV-1.1) tramite le sue caratteristiche tecniche.

Questa redazione della rivendicazione è riservata ai casi in cui l’oggetto non può essere definito in modo più chiaro e conciso tramite caratteristiche positive (Directives d’examen de l’INPI, I-C IV-1.1).

Riferimento a un’altra rivendicazione

È del tutto possibile fare riferimento a una rivendicazione data in una rivendicazione di altro tipo (es. « dispositivo ottenuto con il procedimento della rivendicazione x ») (Directives d’examen de l’INPI, I-C IV-1.1).

Riferimento alla descrizione e ai disegni

Non è possibile fare, nelle rivendicazioni, riferimenti alla descrizione o ai disegni (R612-16 CPI), salvo assoluta necessità.

Terminologia utilizzata

Devono essere utilizzati solo i termini, formule, segni o simboli tecnici generalmente ammessi nel campo considerato (Arrêté du 19 septembre 1979 relatif aux modalités de dépôt, article 4).

Questa terminologia deve essere uniforme in tutta la domanda (Arrêté du 19 septembre 1979 relatif aux modalités de dépôt, article 5).

Interpretazione delle rivendicazioni

La descrizione e i disegni consentono di interpretare le rivendicazioni (L613-2 CPI).

A nostro avviso, è opportuno distinguere bene:

  • l’interpretazione delle rivendicazioni per comprendere la portata della protezione;
  • l’utilizzo della descrizione per risolvere problemi di chiarezza delle rivendicazioni.

Il secondo caso (cioè l’utilizzo della descrizione per risolvere problemi di chiarezza delle rivendicazioni) non dovrebbe essere possibile.

Caratteristiche essenziali

Tutte le caratteristiche essenziali di un’invenzione devono essere presenti nelle rivendicazioni indipendenti (R612-18 CPI).

Segni di riferimento

Le rivendicazioni devono contenere riferimenti ai disegni quando ciò è possibile (Arrêté du 19 septembre 1979 relatif aux modalités de dépôt, article 11). Questi riferimenti sono posti tra parentesi e non costituiscono una limitazione.

Supporto

In Francia, è essenziale che le rivendicazioni siano supportate dalla descrizione (L612-6 CPI).

Anche se non è necessario un supporto letterale (Cour d’appel de Paris, 4e ch., sect. B, 9 dicembre 2005), le rivendicazioni devono avere le loro caratteristiche menzionate nella descrizione.

Se così non fosse, l’INPI vi inviterà a correggere la descrizione tramite una correzione di errore materiale (R612-36 CPI): sarà dovuta una tassa annuale.

Chiarezza delle rivendicazioni

Il principio

L’articolo L612-6 CPI dispone:

Le rivendicazioni definiscono l’oggetto della protezione richiesta. Devono essere chiare e concise e basarsi sulla descrizione.

Questo requisito si applica a tutte le rivendicazioni.

Determinazione del limite della protezione delle rivendicazioni

Le rivendicazioni devono consentire all’esperto del ramo di determinare in modo sufficiente i limiti della portata della rivendicazione senza sforzo eccessivo (in particolare, sarebbe uno sforzo eccessivo l’attuazione di un gran numero di esperimenti per la determinazione dei numerosi parametri della rivendicazione: dimensioni, angoli, tipo di materiali, ecc.).