Base legale

Le osservazioni di terzi sono previste dall’articolo L612-13 CPI, comma 3.

Identificazione dell’osservante

Non sembra esistere alcun obbligo di identificazione dell’osservante.

Periodo

Il terzo può presentare un’osservazione a partire dalla pubblicazione della domanda di brevetto (L612-13 CPI, comma 3) e per un periodo di 3 mesi dopo la pubblicazione del RRP (R612-63 CPI comma 1, in combinato disposto con R612-62 CPI).

Se un’osservazione viene presentata fuori termine, questa deve essere dichiarata irricevibile (R612-65 CPI).

Contenuto e forma

L’osservazione di terzi deve essere presentata in 2 copie (R612-63 CPI comma 2) e deve (R612-63 CPI in combinato disposto con R612-57 CPI) in particolare:

  • citare i documenti pertinenti; citare i passaggi pertinenti dei documenti (pagina, colonna, riga o figura) in riferimento alle rivendicazioni;
  • contenere un parere riguardante la brevettabilità ai sensi degli articoli L611-11 e L611-14 CPI (L612-13 CPI, comma 3).

I documenti citati devono essere allegati (R612-63 CPI) salvo se si tratta di brevetti (tuttavia, i brevetti esteri possono essere richiesti dall’INPI e il richiedente ha allora 2 mesi per produrli).

Risposta del richiedente

Se l’osservazione di terzi viene trasmessa al richiedente, questi può rispondervi entro un termine di 3 mesi prorogabile una volta di 3 mesi (ma non è obbligato, R612-64 CPI).

Questa risposta può consistere in osservazioni e/o nuove rivendicazioni (R612-64 CPI).

Reazione dell’INPI

Se l’osservazione di terzi evidenzia un documento che pregiudica manifestamente la novità dell’invenzione rivendicata, l’INPI redige una relazione di ricerca preliminare complementare (Direttive di esame dell’INPI, I-C IX).