Registro nazionale dei brevetti

Iscrizione al RNB

Le seguenti menzioni sono iscritte nel RNB (R613-53 CPI):

  • l’identificazione del richiedente (nonché i cambiamenti di nome, forma giuridica o indirizzo);
  • gli atti che modificano la proprietà del brevetto / della domanda di brevetto; gli atti che modificano il godimento del brevetto / della domanda di brevetto (ossia le licenze); i riferimenti della domanda di brevetto o del brevetto; gli atti successivi che ne influenzano l’esistenza o la portata (ossia le limitazioni, la revoca o l’annullamento – per l’annullamento, esso viene iscritto solo quando diventa definitivo, R613-54 CPI); in caso di rivendicazione di proprietà: l’atto di citazione corrispondente nonché la sospensione e la ripresa della procedura di rilascio;
  • le rettifiche di errori materiali che riguardano le iscrizioni.

Modalità di iscrizione

Atto di cessione

Per effettuare l’iscrizione di un atto che modifica la proprietà del brevetto / della domanda, è necessario che il precedente titolare indicato nell’atto sia quello iscritto presso l’INPI (R613-55 CPI): in breve, è necessario che la catena dei diritti sia continua.

Per iscriverlo, è necessario fornire una copia o un estratto dell’atto (R613-55 CPI).

Deve essere pagata anche una tassa annuale di iscrizione (R613-55 CPI): 27 € (Decreto del 24 aprile 2008 relativo alle tasse di procedura percepite dall’INPI), per titolo, con un massimo di 270 €.

Cambiamento di nome, ecc. senza cessione

I cambiamenti di nome, forma giuridica, indirizzo e le rettifiche di errori materiali sono iscritti su richiesta del titolare iscritto (R613-57 CPI).

Può essere richiesta una giustificazione.

Questa iscrizione di un cambiamento di nome, forma giuridica o indirizzo è di 27 € (Decreto del 24 aprile 2008 relativo alle tasse di procedura percepite dall’INPI).

Dall’entrata in vigore, il 1° maggio 2008, dell’accordo di Londra, non è più necessario depositare una traduzione in francese della domanda: in realtà, l’INPI rifiuterà persino il deposito (C. Cass. com., 9 giugno 2015, n°13-22529).

Ispezione pubblica

Nessuna iscrizione viene effettuata nel registro finché la domanda di brevetto non viene resa pubblica (R613-53 CPI), ovvero 18 mesi dopo il deposito della domanda o della domanda di priorità più antica (R612-59 CPI insieme a L612-21 CPI).