Il brevetto unitario non sostituisce il brevetto europeo classico: ne è un possibile prolungamento. Al momento della concessione, il titolare sceglie: effetto unitario, convalide nazionali o entrambe le opzioni. Per memoria, la concessione stessa rientra nella procedura della CBE (vedi anche Convalida nazionale ed effetto unitario).

Al momento della concessione del brevetto europeo, il titolare dispone di un mese per decidere il seguito: richiedere l’effetto unitario, convalidare paese per paese o combinare le due opzioni.

L’effetto unitario

Un unico titolo per gli Stati coperti, un’unica tassa annuale, nessuna traduzione nazionale a termine: è semplice ed economico non appena si miri a diversi di questi Stati. La controparte: la competenza esclusiva della JUB e il rischio di revoca centrale.

Le convalide nazionali

La convalida classica del brevetto europeo rimane in ogni caso indispensabile per i territori che l’effetto unitario non copre:

  • gli Stati dell’Unione non coperti (Spagna, Croazia o gli Stati che non hanno ancora ratificato come Polonia o Irlanda);
  • gli Stati parti della CBE ma fuori dall’Unione: Regno Unito, Svizzera, Turchia, Norvegia…

Essa conserva anche un interesse strategico: rimanendo fuori dal sistema unitario (e, se del caso, esercitando un opt-out), si evita il rischio di una revoca centrale unica.

In pratica: spesso entrambe le opzioni

La strategia più comune combina quindi un effetto unitario per il cuore del mercato coperto e convalide nazionali mirate per il resto (tipicamente Regno Unito, Svizzera, Spagna). Il brevetto unitario non è un sostituto universale: è un ulteriore strumento nella cassetta degli attrezzi.

Cosa accade al brevetto europeo, in un determinato Stato, quando gli si fa produrre un effetto unitario? E si può cumulare un brevetto nazionale e un brevetto (europeo o unitario) sulla stessa invenzione? Due questioni di coesistenza che vanno attentamente distinte.

Nessun doppio effetto del brevetto europeo

Laddove il brevetto unitario produce effetto, il brevetto europeo da cui deriva è considerato non aver prodotto effetto in quanto brevetto nazionale (articolo 4, paragrafo 2, del regolamento 1257/2012). In altre parole, non è possibile, in uno stesso Stato, cumulare l’effetto unitario e una convalida nazionale dello stesso brevetto europeo: sarebbe come proteggere due volte la stessa cosa. La scelta unitaria «consuma» quindi la convalida nazionale nei paesi coperti.

Brevetto nazionale e brevetto europeo: dipende dagli Stati

La coesistenza tra un brevetto nazionale e un brevetto europeo (con o senza effetto unitario) che riguarda la stessa invenzione è disciplinata, invece, dal diritto di ciascuno Stato (articolo 139, paragrafo 3, della CBE).

Le soluzioni variano da paese a paese: alcuni vietano il cumulo (il brevetto nazionale cessa di produrre effetto nella misura in cui protegge la stessa invenzione), altri lo ammettono. La Francia, ad esempio, ha modificato la propria posizione per consentire una forma di coesistenza. È quindi necessario verificare, Stato per Stato, la regola applicabile: l’unitario non ha cancellato queste particolarità nazionali.