
Una volta concesso il brevetto europeo, non è finita… È necessario rendere efficace tale brevetto nei paesi prescelti.
Convalida nazionale
Infatti, se non si fa nulla, il brevetto europeo non avrà alcuna utilità.
Sebbene l’A2(2) CBE indichi che il brevetto europeo ha gli stessi effetti di un brevetto nazionale, è comunque necessario espletare alcune formalità per assicurarsi tali effetti.
Per convalidare un brevetto europeo in un paese, è necessario:
- aver designato validamente tale paese durante la fase d’esame, e
- aver soddisfatto i requisiti nazionali.
Designazione preliminare dei paesi
Atto formale di designazione
Durante la procedura di concessione di un brevetto europeo, è necessario designare tutti i paesi per i quali si ricerca una protezione.
Tale designazione avviene al momento del deposito, nella domanda di concessione del brevetto.
Oggi, tutti i paesi membri della convenzione sono considerati designati nella domanda di concessione (A79(1) CBE). Prima del 13 dicembre 2007, era necessario designare individualmente i diversi paesi (A79(1) CBE 1973).
Pagamento delle tasse di designazione
Una volta designato, è necessario pagare per ogni paese una tassa di designazione.
La tassa di designazione deve essere pagata entro un termine di 6 mesi dalla data in cui il Bollettino europeo dei brevetti ha menzionato la pubblicazione del rapporto di ricerca europea (R39(1) CBE o A79(2) CBE73).
Sappiate tuttavia che, per una domanda depositata a partire dal 1° aprile 2009, l’importo della tassa di designazione è fisso e non dipende dal numero di paesi (A2(1) RRT).
Prima di tale data, l’importo dipendeva dal numero di paesi (A2 RRT 1973, sapendo che le tasse di designazione erano considerate pagate per tutti gli Stati se era stato versato un importo pari a sette volte la tassa unitaria).
Requisiti nazionali
Possibile traduzione del brevetto europeo
Ogni Stato può richiedere, se il brevetto non è redatto in una delle sue lingue ufficiali, che venga fornita una traduzione in una delle sue lingue ufficiali (A65(1) CBE).
La traduzione deve essere fornita entro un termine minimo di 3 mesi dalla pubblicazione della menzione della concessione, ma può essere concesso un termine più lungo (A65(1) CBE).
Possono essere richieste tasse di pubblicazione (A65(2) CBE).
Protocollo di Londra
Il Protocollo di Londra è un trattato internazionale (adottato in applicazione dell’A65(1) CBE) che limita, per gli Stati aderenti, il livello di traduzione richiesto per la convalida di un brevetto europeo nel loro territorio.
Tale protocollo è entrato in vigore il 1° maggio 2008 (ed è applicabile alle domande non ancora concesse).
Requisiti massimi per la validazione
Ogni paese che condivide una lingua ufficiale con una delle lingue dell’UEB rinuncia al requisito della traduzione (A1(1) del protocollo).
Ogni paese che non condivide una lingua ufficiale con una delle lingue dell’UEB deve scegliere almeno una lingua ufficiale dell’UEB e deve rinunciare al requisito della traduzione della domanda (escluse le rivendicazioni) se questa è fornita in tale lingua (A1(2) del protocollo). Tuttavia, è possibile richiedere la traduzione delle rivendicazioni (A1(3) del protocollo).
Possono, ovviamente, essere adottate regole più flessibili (A1(4) del protocollo).
Requisiti possibili in caso di controversie
In ogni caso, gli stati possono, in caso di controversie relative a un brevetto europeo, esigere, a spese del titolare, una traduzione completa del brevetto in una lingua ufficiale del paese (A2 del protocollo) :
- su richiesta del presunto contraffattore;
- su richiesta di un organo giurisdizionale competente o di un’autorità quasi giurisdizionale.
Solo la Francia, la Svizzera e il Liechtenstein hanno disposizioni in tal senso.
Sintesi
Ho cercato di preparare per voi una tabella riassuntiva dei requisiti nazionali basata sulla tabella IV.
| Paese (di est. se *) | tasse valid. | termine tassa (a decorrere dalla pubbl. menzione rilascio) Ratific. accordo di Londra trad. completa (lingua nazionale) trad. riv. (lingua nazionale) trad. riv. (lingua nazionale) e descr. in inglese | termine trad. (a decorrere dalla pubbl. menzione rilascio) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albania | ALL 10000 | 3 mesi | X | – | – | X | 3 mesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germania | – | – | X | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austria | 186€ + 135€ per blocco di 15 pagine a partire dalla 16ª | 3 mesi | – | X | – | – | 3 mesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belgio | – | – | X | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bosnia-Erzegovina* | tassa pubblicazione | 3 mesi | – | – | X | – | 3 mesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgaria | 50 BGN + 80 BGN + 10 BGN per pagina (disegni compresi) oltre la 10ª | 3 mesi | – | X | – | – | 3 mesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cipro | 100 | 3 mesi | – | X | – | – | 3 mesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croazia | Sì | 3 mesi | X | – | – | X | 3 mesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danimarca | 1 050 DKK + 80 DKK per pagina (disegni compresi) oltre la 35ª | 3 mesi | X | – | – | X (descr. può essere in danese) | 3 mesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spagna | 317.75€ + 12.77€ per pagina oltre la 22ª (riduzione se supporto elettronico) | 1 mese (a decorrere dalla fornitura della traduzione) | – | X | – | – | 3 mesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estonia | 44.73€ + sovrattassa di 31.95€ | 3 mesi | – | X | – | – | 3 mesi (+2 mesi con sovrattassa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ex Repubblica jugoslava di Macedonia | 3 000 MKD | 3 mesi | X | – | X | – | 3 mesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finlandia | 450€ o 350€ per via elettronica | 3 mesi | X | – | – | X (descr. può essere in svedese se il richiedente è svedese) | 3 mesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francia | – | – | X | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grecia | 350 | 3 mesi (ma non oltre il deposito della trad.) | – | X | – | – | 3 mesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ungheria | 23500 HUF + 3500 HUF per pagina a partire dalla 6ª pagina | 2 mesi (a decorrere dalla fornitura della traduzione) | X | – | – | X (descr. può essere in ungherese) | 3 mesi (+ 3 mesi con sovrattassa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irlanda | – | – | X | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Islanda | 22 000 ISK | 4 mesi | X | X (descr. può essere in islandese) | 4 mesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italia | – | – | – | X | – | – | 3 mesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lettonia | 35 LVL (25 LVL per un deposito elettronico) | 3 mesi | X | – | X | – | 3 mesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lituania | 160 LTL + 50 LTL per rivendicazione a partire dalla 16ª | 3 mesi | X | – | X | – | 3 mesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lussemburgo | – | – | X | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malta | – | – | – | X | – | – | 3 mesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monaco | – | – | X | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montenegro* | Sì | 3 mesi | – | – | X | – | 3 mesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norvegia | 1200 NOK + 250 NOK per pagina (compresi disegni) oltre la 14ª | 3 mesi | X | – | – | X | 3 mesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paesi Bassi | 25 | 3 mesi | X | – | – | X (descr. può essere in olandese) | 3 mesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polonia | 90 PLN + 10 PLN per pagina oltre la 10ª | 3 mesi (a decorrere dall’invito a pagare) | – | X | – | – | 3 mesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portogallo | 104.50€ (52.25€ per un deposito elettronico) | 3 mesi (+1 mese con sovrattassa del 50%) | – | X | – | – | 3 mesi (+1 mese con sovrattassa del 5
Questa tabella è stata aggiornata il 30 agosto 2013. Semplice, no? Testo vincolante dinanzi alle giurisdizioni nazionaliPer quanto riguarda le azioni di nullità, il testo vincolante è il testo come depositato (A70(2) CBE) o, in mancanza, il testo nella lingua del procedimento (A70(1) CBE). Negli altri casi (in particolare in caso di azione per contraffazione), gli stati membri possono prevedere che, se le traduzioni presentate conferiscono una protezione meno estesa rispetto a quella conferita dal brevetto come concesso nella lingua del procedimento, tali traduzioni possano essere il testo vincolante (A70(3) CBE). Oggi, tutti gli stati membri hanno implementato questa possibilità nel loro diritto nazionale, ad eccezione della Germania e del Belgio. In ogni caso, è necessario consentire al titolare di produrre una traduzione rivista (A70(4) a) CBE). Questa traduzione può (secondo il diritto nazionale) non avere effetto per il futuro nei confronti di coloro che hanno iniziato in buona fede a sfruttare (o hanno compiuto preparativi seri ed effettivi per lo sfruttamento della) vera invenzione (A70(4) b) CBE). Autonomia nazionaleLe diverse « parti » nazionali del brevetto europeo sono totalmente autonome: pertanto, l’annullamento di un titolo in uno dei paesi membri non ha ALCUN effetto sulle altre « parti » nazionali di tale brevetto. Se un terzo desidera ottenere la nullità di un brevetto europeo, dovrà quindi intraprendere procedure giudiziarie in tutti i paesi per i quali desidera essere libero di sfruttare l’invenzione. Convalida al di fuori dei paesi membriMaroccoÈ possibile « convalidare » il brevetto europeo in Marocco, sebbene questo non sia membro della CBE. Tale convalida è possibile per le domande europee e PCT depositate a partire dal 1° marzo 2015 (« Convalida dei brevetti europei in Marocco (MA) a partire dal 1° marzo 2015« , JO 2015, A20, punto 4.1); La richiesta di convalida avverrà tramite il pagamento di una tassa di convalida di 240 € versata presso l’UEB (« Convalida dei brevetti europei in Marocco (MA) a partire dal 1° marzo 2015« , JO 2015, A20, punto 4.2):
Alla scadenza di tale termine, sarà aperto un termine supplementare di 2 mesi per pagare la tassa di convalida con una soprattassa del 50% (« Convalida dei brevetti europei in Marocco (MA) a partire dal 1° marzo 2015 », JO 2015, A20, punto 4.3). MoldaviaLo stesso vale per la Moldavia (« Convalida dei brevetti europei nella Repubblica di Moldavia (MD) a decorrere dal 1° novembre 2015 » JO 2015, A85). La richiesta di convalida avverrà tramite il pagamento di una tassa di convalida di 200 € versata presso l’UEB (« Convalida dei brevetti europei nella Repubblica di Moldavia (MD) a decorrere dal 1° novembre 2015 » JO 2015, A85, punto 4.2):
Alla scadenza di tale termine, sarà aperto un termine supplementare di 2 mesi per pagare la tassa di convalida con una soprattassa del 50 % (« Convalida dei brevetti europei nella Repubblica di Moldavia (MD) a decorrere dal 1° novembre 2015 » JO 2015, A85, punto 4.3). CambogiaLo stesso vale per la Cambogia (« Convalida dei brevetti europei in Cambogia (KH) a decorrere dal 1° marzo 2018« , JO 2018, A16). La richiesta di convalida avverrà tramite il pagamento di una tassa di convalida di 180 € versata presso l’UEB (« Convalida dei brevetti europei in Cambogia (KH) a decorrere dal 1° marzo 2018« , JO 2018, A16, punto 4.2):
Alla scadenza di tale termine, sarà aperto un termine supplementare di 2 mesi per pagare la tassa di convalida con una soprattassa del 50 % (« Convalida dei brevetti europei in Cambogia (KH) a decorrere dal 1° marzo 2018« , JO 2018, A16, punto 4.3). TunisiaLo stesso vale per la Tunisia (« Convalida dei brevetti europei in Tunisia (TN) a decorrere dal 1° dicembre 2017« , JO 2017, A85). La richiesta di convalida avverrà tramite il pagamento di una tassa di convalida di 180 € versata presso l’UEB (« Convalida dei brevetti europei in Tunisia (TN) a decorrere dal 1° dicembre 2017« , JO 2017, A85, punto 4.2):
Alla scadenza di tale termine, sarà aperto un termine supplementare di 2 mesi per pagare la tassa di convalida con una soprattassa del 50 % (« Convalida dei brevetti europei in Tunisia (TN) a decorrere dal 1° dicembre 2017« , JO 2017, A85, punto 4.3). Effetto unitarioL’origine del brevetto unitarioDi fronte alla complessità dell’annullamento di un brevetto e ai costi di convalida per i depositanti, gli Stati membri hanno cercato di semplificare il sistema da oltre 60 anni. Tuttavia, i negoziati diplomatici continuavano a fallire a causa delle numerose esigenze nazionali dei diversi Stati membri (scelta delle lingue ufficiali, istanze competenti e localizzazione, ecc.). Fortunatamente, alcuni Paesi membri (tutti tranne Italia e Spagna) sono riusciti a raggiungere un accordo per definire ciò che oggi viene chiamato « brevetto unitario »: un vero e proprio brevetto unico per l’insieme dei territori dei Paesi membri. I principiDefinirne oggi esattamente i contorni è complesso, poiché non tutto è scritto nella pietra, ma i principi fondamentali sono noti. In sintesi, la procedura di concessione rimane la stessa di quella del brevetto europeo. Tuttavia, invece di convalidare quest’ultimo in un determinato paese, sarà possibile scegliere l »effetto unitario » (una sorta di « metaconvalida »). Requisiti di traduzioneA priori, sarà necessario tradurre solo le rivendicazioni nelle altre due lingue ufficiali dell’Ufficio. Non sarà necessaria alcuna altra traduzione. Importo delle tasseOggi non è ancora stato deciso nulla, quindi preferisco non dirvi nulla. Focus sulle tasse annuali dopo la concessionePrincipioNormalmente, a partire dalla pubblicazione della menzione della concessione, gli uffici nazionali sono competenti per riscuotere le tasse annuali (A141(1) CBE unitamente a A86(2) CBE). Pagamento in ritardoOgni Stato deve consentire il pagamento in ritardo delle tasse annuali per un periodo minimo di 6 mesi dopo la scadenza (A5bis CUP). Potrà essere richiesta una soprattassa (A5bis CUP). Un minimo di 2 mesi per la prima scadenzaSe una tassa annuale è dovuta entro 2 mesi dalla pubblicazione della menzione della concessione, è possibile pagarla, senza soprattassa, entro questo termine di 2 mesi (A141(2) CBE). Buona lettura, e non esitate a contattarmi per qualsiasi domanda! Une réponse à “Convalida nazionale ed effetto unitario”Laisser un commentaire |

Etudiante en DU de PI, je consulte avec toujours beaucoup d’intérêt votre site. C’est en effet une mine de renseignements techniques très bien expliqués.
Vous vous retrouvez donc dans la sitographie de mon mémoire.
Alors MERCI !