Non sempre le cose vanno come previsto. Cosa succede alla domanda quando le condizioni non sono soddisfatte o quando il titolare ha lasciato scadere il termine di un mese?

La regolarizzazione e poi il rifiuto

Quando la domanda di effetto unitario presenta un’irregolarità, l’UEB invita innanzitutto il titolare a correggerla entro un termine stabilito (regola 6 delle regole relative alla protezione unitaria conferita da un brevetto (UPR)). In mancanza di regolarizzazione, l’UEB respinge la domanda con una decisione.

Il rischio del ritorno al « fascio »

In caso di rifiuto, il brevetto rimane un brevetto europeo « classico », da convalidare paese per paese. Tuttavia, i termini per la convalida nazionale (spesso tre mesi dalla concessione, articolo 65 della CBE) possono, nel frattempo, essere scaduti. Puntare tutto sull’effetto unitario senza una rete di convalida nazionale è quindi una scommessa: in caso di rifiuto tardivo, si può rimanere senza nulla.

Il ripristino dei diritti

Il termine di un mese è improrogabile, ma può essere oggetto di ripristino (regola 22 UPR), a condizione di dimostrare di aver agito con tutta la dovuta diligenza (il classico « due care« ), entro termini rigorosi (in linea di principio due mesi dopo la cessazione dell’impedimento e al massimo un anno). Tanto vale dire che non bisogna farci affidamento come strategia: è una rete di sicurezza, non un calendario alternativo.

Il ricorso: davanti alla CGUE, non davanti all’UEB

Ecco la particolarità del sistema. Quando l’UEB si pronuncia sull’effetto unitario, non agisce come ufficio di concessione ai sensi della CBE: esegue un compito affidatogli dal regolamento 1257/2012 (articolo 9).

Conseguenza: le sue decisioni in materia di effetto unitario non sono impugnabili davanti alle camere di ricorso dell’UEB, ma davanti alla Corte unificata dei brevetti (articolo 32, paragrafo 1, punto i, dell’accordo relativo alla CGUE). Si impugna quindi una decisione dell’UEB… davanti a un tribunale, e non davanti all’UEB stesso. Bisognava pensarci.