
Definizione
Una procedura orale è una procedura ufficiale ai sensi dell’A116 CBE (o ai sensi dell’A15 RPCR per il ricorso).
Non si tratta quindi:
- di un colloquio informale con l’esaminatore;
- di una conversazione telefonica.
Condizioni
Principio
La procedura orale può essere tenuta (A116(1) CBE):
- d’ufficio (Linee guida E-III 4, ad esempio, istruzione necessaria);
- o su richiesta.
È del tutto possibile che la citazione sia inviata prima dell’invio di un’altra notifica da parte della divisione d’esame (Linee guida C-III 5):
- se non c’è alcuna probabilità che un brevetto venga concesso;
- le rivendicazioni non sono state modificate dal RREE;
- le obiezioni sollevate nel RREE sono ancora attuali e hanno un’incidenza determinante.
La procedura deve essere in corso alla data della presentazione della richiesta (T556/95), cioè:
- in generale, fino a 3 giorni prima della data apposta sulla decisione (G12/91) a meno che una data di consegna alla posta interna non sia chiaramente indicata sulla decisione (T2573/11);
- in opposizione e quando ci sono irregolarità che possono portare a un’opposizione non formata o irricevibile, fino a quando l’opposizione non è finalmente considerata non formata o irricevibile (Linee guida E-III 2.1).
Per quanto riguarda la procedura orale d’esame, non è possibile avviarla prima che sia stata emessa una risposta a una notifica A94(3) CBE (Linee guida C-III 4).
Obbligo di accogliere la richiesta
Se una parte richiede una procedura orale, l’istanza competente è tenuta ad accogliere tale richiesta (A116(1) CBE e Linee guida E-III 2).
Tuttavia, se per gli stessi fatti e per le stesse parti viene richiesta una nuova procedura orale, questa potrà essere respinta (A116(1) CBE) :
- se i fatti sono modificati dopo la prima procedura orale che non ha messo fine alla procedura con una decisione (es. nuovi documenti), è opportuno accogliere la richiesta (T194/96 e Linee guida E-III 3) ;
- se vengono sollevate nuove questioni (anche procedurali) (es. ricevibilità secondo la R137(3) CBE), è opportuno accogliere la richiesta (T1775/12).
Inoltre, esiste un’eccezione riguardante la sezione di deposito. Questa può rifiutare una procedura orale (informando il richiedente, Linee guida E-III 2) se (A116(2) CBE) :
- se non la ritiene utile, e
- se il rigetto della domanda non è previsto.
Se una parte ha richiesto lo svolgimento di una procedura orale senza indicare che tale richiesta era presentata solo a titolo accessorio, e l’istanza competente ha l’intenzione di accogliere la richiesta del richiedente nel merito, il richiedente viene informato e l’UEB gli chiede se la sua richiesta di procedura orale è ritirata. Se non avviene alcun ritiro, la procedura orale deve aver luogo (Linee guida E-III 2).
Obbligo di rispettare il principio di legittima fiducia
Se l’UEB indica che il prossimo passo sarà una procedura orale ma il titolare non ha mai richiesto quest’ultima, non è possibile per l’UEB cambiare idea senza preavviso (T1423/13).
Infatti, il richiedente può legittimamente aspettarsi di essere convocato a una procedura orale e prendere una decisione senza tale procedura orale sarebbe una violazione del principio di legittima fiducia.
Ritiro esplicito della richiesta di procedura orale
È del tutto possibile ritirare la propria richiesta di procedura orale e chiedere un ritorno alla procedura scritta (Linee guida E-III 7.2.2).
L’UEB decide quindi se mantenere o annullare la procedura orale prevista.
Ritiro implicito della richiesta di procedura orale
Come indicato di seguito riguardante la mancata comparizione, il fatto di indicare all’UEB che non si sarà presenti alla procedura orale è interpretato dall’UEB come un ritiro della richiesta di procedura orale (Linee guida E-III 7.2.2).
Inoltre, il fatto che un richiedente (durante un ricorso) non fornisca una memoria di ricorso nonostante i solleciti dell’UEB è considerato come un ritiro implicito della richiesta di procedura orale (T2162/14).
Citazione alla procedura orale
Contenuto della citazione
La citazione alla procedura orale deve menzionare (Linee guida E-III 6) :
- l’oggetto della procedura orale ;
- il giorno e l’ora ;
- una sola data è fissata (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti del 18 dicembre 2008 relativo alla tenuta di procedure orali davanti all’UEB » , JO 2009, 68 e « Comunicato del Vicepresidente incaricato della Direzione generale 3 dell’Ufficio europeo dei brevetti, del 16 luglio 2007, relativo alla tenuta di procedure orali davanti alle camere di ricorso dell’UEB » , JO 2007, edizione speciale n°3, H.1, punto 1) ;
- il luogo (scelto liberamente dall’UEB senza possibilità di richiederne il cambiamento T1012/03) ;
- un parere provvisorio e non vincolante dell’istanza ;
- un invito a presentare osservazioni e prove (Linee guida E-III 5) ;
- la data entro la quale è possibile produrre documenti o pezzi (R116(1) CBE) : al più tardi 2 mesi prima della procedura orale (Linee guida E-III 5 o Linee guida D-VI 3.2).
Data limite per produrre documenti e pezzi
Come indicato precedentemente, l’UEB fissa una data limite di presentazione per la procedura orale.
Questa data non beneficia delle disposizioni della R132 CBE (R116(1) CBE).
Le Linee guida D-VI 3.2 concludono che questa data non è « posticipabile ». La camera di ricorso T1750/14 non condivide questa analisi: secondo essa, questa data limite è soggetta alla discrezione dell’UEB e la divisione d’esame (o di opposizione) può quindi decidere di posticiparla o di rifiutare il rinvio (ma deve allora motivarlo).
Tuttavia, anche se la procedura orale è annullata, questa data limite è mantenuta (T1817/16).
Inoltre, la convocazione a una procedura orale deve rispettare un termine minimo di 2 mesi tra la notifica e la data della procedura (Regola 115(1) CBE). Il mancato rispetto di questo termine costituisce un vizio di procedura sostanziale, salvo se il richiedente abbia espressamente acconsentito a un termine più breve (T1550/21).
Rinvio della procedura orale
Su iniziativa di una parte
Principio
Una richiesta per la fissazione di un’altra data può essere presentata se esistono motivi seri che giustificano un rinvio (vedere l’A15(2) RPCR per il ricorso).
La richiesta deve essere motivata in una dichiarazione scritta:
- per una procedura orale davanti a un’istanza di primo grado:
- (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti del 18 dicembre 2008 relativo alla tenuta di procedure orali davanti all’UEB« , JO 2009, 68);
- per una procedura orale davanti a una camera di ricorso:
- (« Comunicato del Vicepresidente incaricato della Direzione generale 3 dell’Ufficio europeo dei brevetti, del 16 luglio 2007, relativo alla tenuta di procedure orali davanti alle camere di ricorso dell’UEB« , JO 2007, edizione speciale n°3, H.1, punto 2 e l’A15 RPCR).
Data della richiesta di rinvio
Questo rinvio deve essere richiesto il prima possibile.
Se il rinvio è richiesto in modo tardivo:
- questo rinvio può essere accettato, e una decisione può essere presa anche riguardante la ripartizione delle spese (T930/92 e Linee guida E-III 8.3.3.1);
- questo rinvio può essere rifiutato (es. 1 settimana prima della procedura orale T1080/99).
Motivi seri
Sono motivi seri (Linee guida E-III 7.1.1 o « Comunicato del Vicepresidente incaricato della Direzione generale 3 dell’Ufficio europeo dei brevetti, del 16 luglio 2007, relativo alla tenuta di procedure orali davanti alle camere di ricorso dell’UEB » Pubblicazione supplementare, Pubblicazione supplementare, JO 1/2016, VII.1):
- una citazione a un’altra procedura (orale o istanza nazionale) nei giorni che precedono o seguono la data fissata;
- Una malattia grave
- un decesso in famiglia;
- un matrimonio;
- viaggi d’affari o vacanze che hanno già fatto oggetto di una prenotazione ferma prima della notifica della citazione alla procedura orale.
Tuttavia, è necessario spiegare in dettaglio in che modo il rappresentante non può essere sostituito da un altro rappresentante (« Comunicato del Vicepresidente incaricato della Direzione generale 3 dell’Ufficio europeo dei brevetti, del 16 luglio 2007, relativo alla tenuta di procedure orali davanti alle camere di ricorso dell’UEB » Pubblicazione supplementare, Pubblicazione supplementare, JO 1/2016, VII.1 e T861/12):
- Le questioni di costo legate alla sostituzione non sono un criterio;
- Il fatto che il rappresentante impedito disponeva di conoscenze specifiche in relazione alle questioni giuridiche e tecniche da discutere è troppo vago (T861/12);
- Una relazione personale tra il rappresentante e il cliente non è sufficiente (T861/12).
Motivi non seri
Non sono considerati motivi seri (Linee guida E-III 7) :
- un carico di lavoro importante ;
- una citazione a un’altra procedura (orale o istanza nazionale), ma notificata dopo la notifica della citazione alla procedura orale ;
- il fatto che la procedura orale sia un lunedì o un venerdì e che ciò obblighi a viaggiare nel fine settimana ;
- una grave malattia del titolare senza che sia giustificato in che modo la sua presenza sia necessaria (T275/89) ;
- il fatto che un partecipante americano debba partecipare alla procedura, ma che quel giorno sia festivo negli Stati Uniti (T664/00);
- il fatto che il rappresentante abbia perso il passaporto (T1810/18).
Motivazione dell’UEB in caso di rifiuto
In ogni caso, in caso di rifiuto del rinvio, l’UEB deve motivare la sua decisione al fine di spiegare in che modo il suo potere discrezionale sia stato utilizzato correttamente (T447/13) : deve quindi spiegare le ragioni per le quali ritiene insufficienti le motivazioni fornite.
Questa motivazione non deve essere un semplice richiamo di fatto (es. « il motivo dato non è nelle Linee guida » o « Vi avevamo avvertito che il cambio di rappresentante non era tale da spostare la PO » T2018/17) ma deve spiegare in dettaglio la ragione del rifiuto tenendo conto dei fatti della causa.
Su iniziativa dell’UEB
Eccezionalmente, la divisione può rinviare la procedura orale:
- se uno dei suoi membri si trova in una situazione menzionata sopra, e
- se non è possibile trovare un membro che possa sostituirlo.
Nuova data
La nuova data deve permettere un termine minimo di 2 mesi tra la notifica della nuova data e la procedura orale (a meno che le parti convengano su un termine più breve, Linee guida E-III 7.2).
Citazione incorretta
Se una parte non è stata convocata nelle forme richieste, e se questa è assente durante la procedura orale, è necessario menzionarlo nel verbale, chiudere la procedura orale e fissare una nuova data (Linee guida E-III 8.3.3.1).
Mancata comparizione
Principi
Il fatto che una parte non si presenti non è un motivo per non tenere la procedura orale (R115(2) CBE o l’A15(3) RPCR per il ricorso).
Questo principio è ricordato nella citazione alla procedura orale (R115(1) CBE).
Nessuna restitutio in integrum può essere accordata se una parte non ha potuto venire a causa di un impedimento (Linee guida E-VIII 3.1.1).
Se una parte si presenta dopo la fine della procedura orale, questa può essere riaperta (Linee guida E-III 8.3.3.1) :
- se le parti sono d’accordo, e
- se nessuna decisione è stata presa al termine di questa procedura orale.
Semplice ritardo
Se una parte si presenta in ritardo, ma prima della fine della procedura orale, questa parte ha il diritto di essere ascoltata (Linee guida E-III 8.3.3.1).
Assenza
Principio
Anche se una parte non compare, le disposizioni dell’A113 CBE rimangono applicabili e questa parte conserva il diritto di difendersi in relazione a eventuali nuovi fatti (Linee guida E-III 8.3.3.2 per l’opposizione e Linee guida E-III 8.3.3.3 per l’esame).
Informazione della camera/della divisione
Quando possibile, il rappresentante che ha l’istruzione di non comparire in procedura orale deve informare la divisione d’esame, la divisione d’opposizione o la camera di ricorso.
Non esiste in sé alcun obbligo (T1760/09) ma il principio di cortesia (sancito dal « Codice di condotta professionale riguardante i membri dell’Istituto dei rappresentanti autorizzati presso l’Ufficio europeo dei brevetti » , GU 1/2015, pubblicazione supplementare) deve prevalere (T1939/10).
Inoltre, una risoluzione dell’EPI indica che il rappresentante deve avvertire l’UEB della sua assenza almeno un mese prima (« EPI – Raccolta delle decisioni del Consiglio, aggiornamento del 15/06/2016« ). L’UEB ricorda che il rappresentante non dimostra cortesia quando avvisa della sua assenza la vigilia della procedura orale (T124/22) : per me, l’UEB ignora semplicemente che il rappresentante è solo un rappresentante, esegue le istruzioni del suo cliente e capita molto spesso che le istruzioni di non partecipazione arrivino tardivamente.
Il più delle volte, il fatto di indicare semplicemente che non si sarà presenti alla procedura orale è interpretato come un ritiro della richiesta di procedura orale (questo è discutibile ma sono le linee guida a dirlo: Linee guida E-III 7.2.2).
Esame
In fase di esame, la citazione a procedura orale deve menzionare ogni nuovo fatto e permette quindi di garantire che il diritto del richiedente di essere ascoltato (Linee guida E-III 8.3.3.3 e « Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti relativo alla non comparizione durante una procedura orale davanti alla divisione d’esame » , GU 2008, 471).
Se mai il richiedente produce rivendicazioni modificate in risposta alla citazione, può aspettarsi ragionevolmente che queste modifiche possano essere respinte durante la procedura sulla base di nuovi argomenti (G4/92, Linee guida E-III 8.3.3.3 e « Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti relativo alla non comparizione durante una procedura orale davanti alla divisione d’esame » , GU 2008, 471).
Al contrario, non è possibile utilizzare nuovi fatti se il richiedente non è presente (es. documenti dello stato della tecnica, G4/92) o esporre un nuovo ragionamento basato su fatti esistenti. Se una divisione d’esame passa oltre, espone la sua decisione a un vizio di procedura (T1448/09).
Se il richiedente è presente, sembra del tutto possibile introdurre nuovi fatti (T482/16) ma ciò non deve mirare a coprire una ricerca di scarsa qualità.
Nuove prove (che possono essere documenti dello stato della tecnica che provano le conoscenze generali della persona del mestiere) possono essere presentate durante la procedura orale se (G4/92) :
- sono state precedentemente annunciate
- non fanno altro che confermare le allegazioni della parte che le invoca.
Opposizione
In un’opposizione, una parte può benissimo citare nuovi fatti o argomenti, anche nel corso della procedura orale (a certe condizioni, vedi sotto).
La procedura è allora la seguente, in caso di assenza di una parte (Linee guida E-III 8.3.3.2) :
- nuove rivendicazioni proposte durante la procedura orale al fine di superare le obiezioni dell’opponente sono accettabili anche in assenza dell’opponente (T202/92) ;
- nuovi argomenti possono essere utilizzati se non hanno l’effetto di modificare i motivi su cui si basa la decisione (G4/92) ;
- questi nuovi fatti o argomenti sono utilizzabili se la parte assente ha già cercato, prima della procedura orale, di confutarli (T133/92)
- bisogna esaminare se questi nuovi fatti o argomenti sono tardivi (A114(2) CBE) ;
- se sono ammessi, questi nuovi fatti o argomenti sono utilizzabili solo per emettere una decisione contro una parte presente (G4/92 es. utilizzabili per revocare un brevetto se la parte assente è un opponente e il titolare è presente, T1049/03).
Ricorso
A priori, la decisione G4/92 non è più applicabile alla procedura di ricorso dall’entrata in vigore delle nuove regole di procedura delle camere di ricorso il 1° maggio 2003 e nuovi fatti e argomenti potrebbero essere presentati durante la procedura, fondando eventualmente una decisione contro una parte assente (T1621/09, T706/00 e « Istruzioni per l’uso delle parti nelle procedure di ricorso e dei loro rappresentanti« , GU 2003, 419, punto 3.5).
Tuttavia, l’ammissibilità di tali fatti e argomenti dovrebbe passare al vaglio dell’A13(3) RPCR.
Rinuncia espressa a partecipare alla procedura orale
Se il titolare fa sapere che ha deciso di non partecipare alla procedura orale, questa dichiarazione deve essere interpretata come una rinuncia al diritto di essere ascoltato secondo l’A113(1) CBE (T892/94) : la decisione potrà quindi basarsi su nuovi fatti e argomenti.
Svolgimento della procedura orale
Modalità tecniche
Procedura orale in presenza
Divisione d’esame
Come vedremo più avanti, le procedure orali in presenza non sono la norma (GU 2020, A39).
Anche se rimane possibile in presenza, è necessario (GU 2020, A39) :
- che il richiedente lo richieda, o
- che sia su iniziativa della divisione d’esame, se motivi seri (G1/21) si oppongono allo svolgimento della procedura orale sotto forma di videoconferenza.
Se la procedura orale è rifiutata in presenza, il richiedente è informato dei motivi del rifiuto. Nessun ricorso indipendente è possibile (GU 2020, A39).
Divisione d’opposizione
Normalmente le procedure orali in opposizione si svolgono in presenza.
In appello sull’esame
Normalmente le procedure orali in appello si svolgono in presenza.
In appello sull’opposizione
Normalmente le procedure orali in appello si svolgono in presenza.
Procedura orale in videoconferenza
Divisione d’esame
Davanti alla Divisione d’Esame, le procedure orali in videoconferenza sono la norma (JO 2020, A39).
In caso di videoconferenza, i documenti presentati durante la procedura orale (cioè in virtù della R50 CBE) possono essere presentati:
- per fax (Linee guida E-III 11.3.1) o
- per posta elettronica (« Decisione del Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti, del 20 aprile 2012, relativa al deposito di documenti per posta elettronica durante i colloqui e le procedure orali organizzati sotto forma di videoconferenza« JO 2012, 348 e Linee guida E-III 11.3.2).
Divisione di opposizione
L’UEB propone un progetto pilota per organizzare le opposizioni in videoconferenza (JO 2020, A41).
Pertanto, le videoconferenze in opposizione sono possibili (JO 2020, A41):
- se la divisione di opposizione lo propone (in modo discrezionale);
- tutte le parti sono d’accordo.
In appello sull’esame
Mentre le videoconferenze davanti a una divisione d’esame sono chiaramente possibili, non esiste attualmente una disposizione corrispondente per le camere di ricorso.
In passato, le Camere hanno respinto le richieste di procedura orale in videoconferenza con la motivazione che non esisteva un « quadro generale ».
Oggi, e in particolare a causa del COVID-19, le camere di ricorso (T1378/16) hanno ammorbidito la loro posizione e accettano ora queste videoconferenze… Vedono addirittura di imporle… senza che ciò sia visto come un problema particolare (T1197/18 o G1/21).
Le camere di ricorso possono anche rifiutarle in modo discrezionale (T2068/14).
In appello sull’opposizione
Storicamente, non era possibile svolgere ricorsi su opposizione in videoconferenza: non esistevano disposizioni riguardanti le sale di videoconferenza appropriate o la possibilità per il pubblico di assistere a tali videoconferenze (T1266/07, T2068/14).
Ma dal momento che la presenza del pubblico è possibile, le camere di ricorso possono accettarlo (T1378/16).
Registrazioni
Solo un agente dell’UEB può registrare la procedura orale, ma la registrazione viene utilizzata solo in caso di circostanze eccezionali (ad esempio, l’audizione di un testimone).
Questa registrazione viene conservata solo fino alla fine di qualsiasi procedura che potrebbe essere avviata e non viene mai comunicata alle parti (Linee guida E-III 10.1).
Le parti non hanno il diritto di registrare (JO 2020, A40).
Dispositivi elettronici
I dispositivi elettronici sono ammessi purché non disturbino gli altri partecipanti e non vengano utilizzati per effettuare registrazioni audio (Linee guida E-III 8.2.1 o « Comunicato del Vicepresidente responsabile della Direzione Generale 3, datato 10 febbraio 2014, concernente l’uso di computer portatili o altri dispositivi elettronici durante le procedure orali davanti alle camere di ricorso« , GU 2014, A21).
Tempo di parola
L’UEB può limitare il tempo di parola dei partecipanti come misura procedurale necessaria (T601/05).
Intervento
Inoltre, solo i rappresentanti sono normalmente autorizzati a parlare. Tuttavia, una persona che accompagna il rappresentante può essere autorizzata a parlare se (G4/95) :
- questa persona parla sotto il controllo e la supervisione del rappresentante
- questo è autorizzato dall’UEB (autorizzazione lasciata alla sua discrezione)
Nel contesto di un’opposizione, le condizioni principali dell’accordo dell’UEB sono (G4/95) :
- un’autorizzazione deve essere richiesta e deve contenere il nome e le qualifiche della persona che desidera intervenire e specificare l’oggetto dell’esposizione orale;
- questa autorizzazione deve pervenire all’UEB sufficientemente prima della procedura orale: le parti avverse devono poter preparare la loro risposta a questa esposizione. Altrimenti l’autorizzazione deve essere negata (salvo accordo delle parti avverse) (punto 10 dei motivi);
- l’intervento avviene sotto la responsabilità e il controllo permanenti del rappresentante autorizzato (punto 8 dei motivi).
Non vi è alcuna ragione particolare per limitare la qualifica di questa persona (ad esempio, può essere un ex membro dell’UEB, a determinate condizioni G2/94) o l’argomento della discussione (tecnico o giuridico, T661/14)
Presentazioni diapositive di tipo « Power-Point »
Queste presentazioni sono possibili solo con l’autorizzazione discrezionale dell’istanza competente (T1556/06 e Linee guida E-III 8.5.1).
Si noti che l’UEB non fornisce un proiettore (Linee guida E-III 8.5.1).
Nel contesto delle procedure inter partes, è opportuno fornire la presentazione con largo anticipo. La divisione di opposizione deve valutare se questa presentazione consente al richiedente di difendersi adeguatamente (ad esempio, situazione o prodotto molto complesso) e all’altra parte di comprendere appieno i mezzi invocati (Linee guida E-III 8.5.1.1).
Nel contesto delle procedure ex-parte, l’istanza competente può essere più flessibile e può anche autorizzare una tale presentazione anche se questa è proposta nel corso della procedura orale (Linee guida E-III 8.5.1.2).
Modifiche apportate alla domanda
Può accadere che, durante la procedura orale, siano proposte modifiche dal richiedente.
Queste modifiche devono rispettare le condizioni della R49 CBE e R50 CBE, e devono, in linea di principio, essere dattiloscritte o stampate (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, del 8 novembre 2013, relativo all’applicazione delle regole 49 e 50 CBE in caso di modifiche manoscritte« , JO 2013, 603) : così, le modifiche manoscritte devono in linea di principio essere vietate.
È quindi consigliato portare (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, del 8 novembre 2013, relativo all’applicazione delle regole 49 e 50 CBE in caso di modifiche manoscritte« , JO 2013, 603) :
- un computer portatile o un dispositivo analogico per poter preparare le modifiche
- le versioni elettroniche dei documenti della domanda
Le stampanti sono normalmente a disposizione dei rappresentanti.
Modalità pratiche
Verifica delle identità
L’identità delle persone presenti deve essere rilevata prima dell’inizio della procedura orale (a meno che non siano conosciute da una persona della divisione, Linee guida E-III 8.3.1).
Verifica dei poteri
È necessario verificare il potere solo se una parte è rappresentata da (Linee guida E-III 8.3.1 e « Decisione della Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti, del 12 luglio 2007, relativa al deposito di poteri« , JO 2007, edizione speciale n°3, L.1) :
- un rappresentante autorizzato che non ha una sotto-delega e non fa parte dello stesso studio del rappresentante abituale, e che interviene per la prima volta nella procedura orale, o
- un avvocato o un dipendente di una parte che non è un rappresentante autorizzato.
Questa verifica è la seguente :
- se la persona è un rappresentante autorizzato, la divisione verifica il fascicolo per determinare se il potere dell’ex rappresentante è scaduto :
- se il potere dell’ex rappresentante è scaduto, nessuna altra azione è necessaria.
- altrimenti, viene chiesto al rappresentante interessato di indicare un riferimento a un potere generale o di depositare un potere particolare.
- se la persona è un avvocato o un dipendente, la divisione chiede a questa persona di indicare un riferimento a un potere generale o di depositare un potere particolare.
Quando manca un potere, la procedura può proseguire normalmente, ma :
- la persona interessata è invitata a produrre questo potere il prima possibile (subito, o se ciò non è possibile, entro 2 mesi) ;
- nessuna decisione può essere pronunciata finché il potere non è fornito.
Fatti, prove o modifiche tardive
In prima istanza
Questo paragrafo non si applica agli argomenti presentati tardivamente (T131/01).
Durante una procedura orale, la citazione indica una data dopo la quale i fatti, le prove (R116(1) CBE) o le modifiche (R116(2) CBE) saranno considerati tardivi : normalmente, questa data precede di 1 mese la data della procedura orale (Linee guida D-VI 3.2).
Fatti e prove tardivi
La divisione è libera di non prendere in considerazione questi fatti, prove tardive (R116(1) CBE).
Tuttavia, la divisione d’opposizione può accettare questi fatti o prove se sono, prima facie, pertinenti (T156/84) o se sono motivati da modifiche nei fatti della causa (es. modifiche delle rivendicazioni apportate dal titolare che obbliga l’opponente a citare un nuovo documento, Direttive H-II 2.7.1).
Modifiche tardive
La divisione è libera di non prendere in considerazione queste modifiche tardive (T1105/98 e T681/02).
Tuttavia, la divisione d’opposizione può accettare queste modifiche se sono motivate da nuovi elementi pertinenti (T951/97 e T273/04).
Se una prima notifica informa il titolare o il richiedente dei motivi che si oppongono alla concessione o al mantenimento del brevetto (R116(2) CBE), la divisione d’esame o d’opposizione ha un potere discrezionale per rifiutare qualsiasi modifica: in ogni caso, è necessario che queste modifiche tardive non siano, prima facie, non ammissibili (es. violazione dell’A123(2) CBE evidente, Direttive E-VI 2.1).
Tuttavia, se il parere preliminare della divisione d’esame o d’opposizione era positivo su alcuni punti, quest’ultima non può esercitare il suo potere discrezionale della R116(2) CBE (T688/16).
Aspetto economico
Se questi fatti, prove o modifiche tardive comportano il rinvio della procedura, la divisione può esaminare la ripartizione delle spese o semplicemente decidere di non prenderli in considerazione (Direttive E-III 8.6).
In procedura di ricorso
La R116 CBE non si applica davanti alle camere di ricorso (G6/95) : si applica solo l’A15 RPCR.
Le modifiche richieste dopo che la data della procedura è stata fissata non possono essere ammesse se sollevano questioni che non possono essere trattate senza rinviare la procedura orale (A13(3) RPCR).
Tuttavia, se per errore una notifica secondo la R116 CBE è emessa, la camera di ricorso è vincolata dalla data indicata nella citazione per quanto riguarda il limite della data di risposta (T97/94).
Presentazione di più attacchi possibili relativi all’attività inventiva
Può accadere che gli oppositori presentino molteplici attacchi all’attività inventiva utilizzando ogni documento citato come documento dello stato della tecnica più vicino.
In pratica, dopo aver determinato il « vero » documento dello stato della tecnica più vicino, l’UEB discuterà solo gli attacchi partendo da questo documento.
Il fatto di rifiutare di discutere degli altri attacchi non è una violazione del diritto di essere ascoltati, poiché l’approccio problema-soluzione è correttamente applicato (R13/13).
Chiusura della procedura orale
Ultime modifiche prima delle decisioni
Se un brevetto deve essere concesso o mantenuto in forma modificata, la divisione può stabilire il testo con le parti durante la procedura orale.
È anche possibile che la divisione dia al richiedente o al titolare un termine (2-4 mesi in generale) per presentare una domanda modificata. In mancanza, il brevetto sarà revocato o la domanda respinta (Linee guida E-III 8.11).
In caso di assenza del titolare, alcuni oppositori hanno cercato di chiedere la revoca della domanda per mancata conformità della domanda con le rivendicazioni modificate. Le camere di ricorso precisano che non sono tenute a pronunciare una revoca per questo motivo e che un rinvio è sempre possibile (T985/11)
Decisione
Principio generale
Le decisioni possono essere pronunciate all’udienza (R111(1) CBE o R15(6) RPCR per il ricorso) e diventano quindi efficaci (G12/91).
Una notifica di questa decisione per iscritto avverrà più tardi (R111(1) CBE).
È la data di questa notifica che fa partire il termine per formare ricorso (A108 CBE e Linee guida E-III 9).
È importante notare che la decisione deve essere firmata dai membri dell’UEB che hanno effettivamente partecipato alla procedura orale (T2175/16) : se un cambiamento di composizione interviene della camera o della divisione, è necessario riconvocare una procedura orale.
Caso particolare delle opposizioni
In caso di procedura orale su opposizione, la divisione di opposizione può pronunciare diversi tipi di decisione:
- una decisione di mantenimento del brevetto come concesso
- una decisione di mantenimento del brevetto in forma modificata
- un rigetto
Una volta pronunciate queste decisioni, non è possibile tornare indietro (tranne in caso di ricorso ma è un’altra storia).
Caso particolare della procedura orale d’esame
Durante la procedura orale d’esame, la situazione è un po’ diversa.
Infatti, la divisione d’esame può solo pronunciare una decisione di rigetto.
Se la divisione d’esame è dell’avviso che una richiesta permetta di concedere un brevetto, indicherà la sua intenzione di concedere un brevetto ma non è formalmente una decisione: bisognerà attendere la decisione di concessione che avverrà dopo la convalida della 71(3) da parte del depositante.
Spesso sento le divisioni d’esame che annunciano « Ecco la nostra decisione: siamo dell’avviso che la richiesta n°X sia accettabile » ma penso che sia un errore. Non è una decisione.
Verbale
Un verbale è redatto a seguito della procedura orale (R124(1) CBE) contenente i punti essenziali della procedura orale.
Se è stata realizzata una deposizione (es. testimone, esperto), il verbale gli è letto (se non rinuncia a questo diritto, R124(2) CBE) e viene riportata una menzione che approva o disapprova questo.
Questo verbale è firmato dall’agente che lo ha redatto e dal presidente della procedura orale (R124(3) CBE).
Una copia del verbale è trasmessa alle parti (R124(4) CBE).
Il verbale deve indicare le dichiarazioni specifiche aventi un impatto sulla definizione dell’oggetto rivendicato (T262/17, T263/05).
Procedura pubblica/non pubblica
Procedura non pubblica
La procedura è non pubblica (A116(3) CBE) :
- davanti alla sezione di deposito,
- davanti alle divisioni d’esame,
- davanti alla divisione giuridica.
Inoltre, l’istanza adita può decidere che questa procedura sia non pubblica (benché debba normalmente essere pubblica) se può presentare, in particolare per una parte, gravi e ingiustificati inconvenienti (A116(4) CBE). Questo è in particolare il caso in caso di discussione sull’esclusione di alcuni documenti dall’ispezione pubblica (T1401/05).
Procedura pubblica
Se la domanda è stata pubblicata, questa procedura è normalmente pubblica (A116(4) CBE) :
- davanti alle camere di ricorso ;
- davanti alla Grande Camera di ricorso ;
- davanti alle divisioni di opposizione.
A quoi s’engage financièrement l’opposant seul sans mandataire ?
Hors ses frais de voyages, d’autres frais peuvent-ils lui être imputés ?
En cas de difficultés financières, peut-il avoir recours à la visioconférence ? ( Mon souhait, car retraité âgé)
Peut-il demander la présence d’un inventeur du brevet mis en opposition ou peut-il préalablement exiger une déclaration écrite d’invention sous serment réfutant tout l’acte d’opposition comme le fait le cabinet Hoffmann Eitle;
Enfin est-ce qu’un faisceau d’indices concordants est pris en considération ?