
L’azione di accertamento negativo di non contraffazione è prevista dall’articolo L615-9 CPI.
Condizioni dell’azione di accertamento
Condizioni di merito
Relativo al ricorrente
Sfruttamento industriale
Affiché il ricorrente possa essere considerato come avente un interesse ad agire, è necessario che possa dimostrare uno sfruttamento industriale nel territorio di uno Stato membro della CEE (L615-9 CPI).
Tale sfruttamento industriale può essere una fabbricazione, ma non può essere una commercializzazione o un’importazione (Tribunal de Grande Instance de Paris, 3e ch., 28 ottobre 1998).
Preparativi effettivi e seri
In alternativa, il ricorrente può dimostrare di aver intrapreso preparativi effettivi e seri per tale sfruttamento industriale (L615-9 CPI).
Questi investimenti seri devono essere stati realizzati in vista dello sfruttamento dell’oggetto dell’invenzione.
È necessario valutare la serietà degli investimenti in funzione dell’importanza degli investimenti realizzati.
Questi preparativi tecnici devono essere stati realizzati nel territorio della CEE (Tribunal de Grande Instance de Paris, 3e ch., 3e sect., 14 gennaio 2009).
Relativo al convenuto
L’azione di accertamento negativo di non contraffazione è promossa contro il solo titolare del brevetto (Tribunal de Grande Instance de Paris, 3e ch., 2e sect. 17 ottobre 2003) e non contro il suo licenziatario esclusivo sul territorio francese (es. titolare del brevetto estero).
In caso di comproprietà, è necessario citare in giudizio tutti i comproprietari.
Condizioni di forma
Preventivo bonario
Al fine di evitare una procedura contenziosa immediata, è previsto che il terzo inviti il titolare a prendere posizione sulla contraffazione entro 3 mesi (L615-9 CPI).
Ci si può chiedere quale sia il valore di questa « convalida » da parte del titolare. Se questi indica che non vi è contraffazione:
- è vincolato dalla sua « convalida » e non può sostenere un errore di valutazione da parte sua?
- si tratta di una rinuncia a qualsiasi azione di contraffazione (nei limiti della descrizione fornita dal terzo)?
Fase contenziosa
Il ricorrente che soddisfa le condizioni precedentemente elencate può citare in giudizio il titolare per far riconoscere che non esiste alcuna contraffazione (L615-9 CPI, comma 2):
- una volta trascorso il termine di 3 mesi e in caso di assenza di risposta da parte del titolare;
- in caso di risposta del titolare che indica che, secondo lui, esiste una contraffazione.
Effetto dell’azione di accertamento negativo di non contraffazione
In caso di insuccesso
Se il ricorrente non aveva proposto un’azione riconvenzionale di contraffazione, dovrà introdurre una nuova azione per sanzionare il contraffattore.
In caso di successo
In questa ipotesi, la sentenza impedirà una successiva condanna per contraffazione (autorità di cosa giudicata).
Tuttavia, se il terzo modifica leggermente i suoi prodotti, potrà essere intentata un’azione di contraffazione, poiché l’oggetto della controversia sarà diverso.
