La procedura orale è l’udienza vera e propria: segue la procedura interinale e precede la decisione.
Oggetto
La procedura orale mira a sentire le parti (regola 112.2 a del regolamento di procedura) e a stabilire tutti i fatti necessari per la decisione (regola 112.2 b del regolamento di procedura).
Un’udienza di una giornata
L’udienza deve, per quanto possibile, non superare una giornata (regola 113 del regolamento di procedura), salvo rinvio, in particolare se sono necessarie prove supplementari (regola 114 del regolamento di procedura). Il presidente può limitare i tempi di intervento per rispettare il programma (regola 113.1 del regolamento di procedura).
Pubblicità e registrazione
L’udienza è pubblica, salvo decisione contraria dei giudici (regola 115 del regolamento di procedura), e viene registrata, con la registrazione messa a disposizione delle parti presso i locali della CGUP.
Svolgimento
L’udienza si svolge davanti al collegio giudicante che emetterà la decisione (regola 112.1 del regolamento di procedura). Un giudice ne fa una breve introduzione (regola 112.3 del regolamento di procedura); il contenuto non essendo definito dai testi, sarà probabilmente influenzato dalla cultura giuridica nazionale del giudice (interpretazione delle rivendicazioni, riepilogo dei fatti…). I giudici possono porre domande e, durante l’audizione di un testimone, sia i giudici che le parti possono interrogarlo, nel quadro stabilito dal giudice relatore o dal presidente (regole 112.3 e 113.2 del regolamento di procedura).
E dopo?
Chiusa l’udienza, il collegio delibera ed emette la propria decisione, con la CGUP che si impegna a pronunciarla rapidamente (l’obiettivo dichiarato è di circa sei settimane dopo l’udienza).