Definizione

Il codice non fornisce una definizione di ciò che intende per « invenzione ».

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, un’invenzione non è necessariamente innovativa.

Spesso si considera che un’invenzione sia una soluzione tecnica a un problema tecnico (Direttive d’esame dell’INPI, I-C-VII 1).

Questo è piuttosto vago…

Per aiutarci, il legislatore ha cercato di definire questo concetto per esclusione.

Esclusione dal concetto di invenzione

Principio

Sono esclusi dalla brevettabilità (L611-10 CPI, comma 2), se considerati in quanto tali:

  • le scoperte nonché le teorie scientifiche e i metodi matematici;
  • le creazioni estetiche;
  • i piani, principi e metodi:
    • nell’esercizio di attività intellettuali,
    • in materia di gioco, o
    • nel campo delle attività economiche,
  • i programmi per elaboratore;
  • le presentazioni di informazioni.

Ma solo se considerati in quanto tali (ed è qui tutta la difficoltà, L611-10 CPI, comma 3): pertanto, se uno di questi elementi comprende un elemento tecnico supplementare, può essere brevettabile!

Dettagliamo ciascuna di queste esclusioni per maggiori precisazioni.

Scoperte, teorie scientifiche e metodi matematici

Scoperte

Principio

Una scoperta è l’osservazione di un fenomeno naturale preesistente. Pertanto, il semplice fatto di scoprire una proprietà nuova di una materia o di un oggetto noto non è brevettabile (L611-10 CPI, comma 2-a e Direttive d’esame dell’INPI, I-C-VII 1.1).

Tuttavia, l’utilizzo di una scoperta per un’applicazione pratica può essere considerato un’invenzione (Direttive d’esame dell’INPI, I-C-VII 1.1 e Tribunale di Grande Istanza di Parigi, 3 luglio 2014):

  • una traversa ferroviaria costruita in un materiale noto, ma la cui ottima resistenza agli urti è stata appena scoperta;
  • un procedimento per ottenere un prodotto esistente in natura.
Caso particolare della materia biologica

Una materia biologica è una materia che contiene informazioni genetiche e può riprodursi o essere riprodotta in un sistema biologico (L611-10 CPI, comma 4).

Tale materia o un procedimento di fabbricazione di tale materia può essere brevettabile purché esista un’applicazione industriale (L611-10 CPI, comma 4).

Caso particolare delle sequenze di geni

La semplice scoperta di un gene non può dare luogo a un’invenzione brevettabile (L611-18 CPI).

Tuttavia, un’applicazione di tale gene può essere brevettata « nella misura necessaria alla realizzazione e allo sfruttamento di tale particolare applicazione » (L611-18 CPI).

Teorie scientifiche

Una teoria scientifica è semplicemente un’attività intellettuale: non è quindi un’invenzione (L611-10 CPI, comma 2-a).

Tuttavia, l’applicazione di questa teoria a un nuovo prodotto può essere brevettabile: nuovi dispositivi a semiconduttori e i loro procedimenti di fabbricazione possono essere brevettabili anche se la teoria sulla superconduttività non lo è (Direttive d’esame dell’INPI, I-C-VII 1.2).

Metodi matematici

Se un metodo matematico (come un metodo rapido di divisione o un metodo di filtraggio elettrico) non è brevettabile (L611-10 CPI, comma 2-a), una macchina che lo implementa può esserlo (Direttive d’esame dell’INPI, I-C-VII 1.3).

Ancora una volta, se un metodo matematico non è brevettabile in quanto tale, l’applicazione di strumenti matematici a una situazione concreta può esserlo (es. procedimento di calcolo del prezzo di una corsa in taxi, Corte d’appello di Parigi, 1ª sez., sect. G, udienza solenne, 18 febbraio 2004, in questa causa, la Corte ha ritenuto che l’invenzione rivendicata costituisse la soluzione tecnica di un problema tecnico, consentendo la determinazione del prezzo corretto della corsa, anche se tale determinazione consisteva in una semplice manipolazione di dati).

Creazioni estetiche

Principio

Le creazioni artistiche non sono brevettabili (L611-10 CPI, comma 2-b).

Esse dispongono infatti già di una protezione specifica: sono già protette dal diritto d’autore, dai disegni e modelli (Direttive d’esame dell’INPI, I-C-VII 1.4).

Effetto estetico non brevettabile

Ad esempio, una busta per disco flessibile caratterizzata dal suo colore che evita il segno delle impronte digitali è considerata puramente estetica: questa busta non è quindi brevettabile (Direttive d’esame dell’INPI, I-C-VII 1.4).

Elementi tecnici per l’ottenimento di un effetto estetico brevettabile

Affiché una rivendicazione sia considerata un’invenzione nonostante un effetto estetico, è necessario che l’effetto estetico sia ottenuto mediante un procedimento o un mezzo tecnico (Direttive d’esame dell’INPI, I-C-VII 1.4).

Ciò è normale, poiché la protezione mediante disegni e modelli è in tal caso insufficiente (L511-8 CPI, 1°).

Ciò può essere il caso in particolare per (Direttive d’esame dell’INPI, I-C-VII 1.4):

  • i disegni del battistrada di uno pneumatico;
  • un tessuto al quale una texture composta da un certo numero di strati conferisce un aspetto attraente;
  • un libro caratterizzato da una particolarità tecnica della rilegatura o dell’incollaggio del dorso;
  • una pittura caratterizzata dal tipo di tela, dai pigmenti o dai leganti utilizzati.

Piani, principi e metodi intellettuali o commerciali

Un metodo astratto (che non consente di ottenere un risultato industriale) non è brevettabile (L611-10 CPI, comma 2-c).

Ciò vale in particolare per (Direttive d’esame dell’INPI, I-C-VII 1.5):

L’aggiunta di un « server » non conferisce maggiormente al sistema un carattere tecnico, se tale server è un server « classico » privo di caratteristiche specifiche (Cour d’appel de Paris, 4e ch., sect. A, 15 marzo 2006).

Tuttavia, un’invenzione ha carattere tecnico (cioè non puramente intellettuale) non appena procura un risultato tecnico immediato (Tribunal de Grande Instance de Paris, 3e ch., 2e sect., 1° febbraio 2008).

Programmi per elaboratore

L’esclusione relativa ai programmi per elaboratore (L611-10 CPI, comma 2-c) riguarda in realtà il codice sorgente di tali programmi, che è protetto dal diritto d’autore (Direttive d’esame dell’INPI, I-C-VII 1.6).

Tuttavia, se il programma informatico ha un effetto tecnico, tale programma potrà essere brevettato (Direttive d’esame dell’INPI, I-C-VII 1.6).

Il programma informatico « brevettabile » può avere per oggetto (Direttive d’esame dell’INPI, I-C-VII 1.6):

  • il controllo di un procedimento industriale;
  • l’elaborazione di dati che rappresentano entità fisiche;
  • il miglioramento del funzionamento interno del computer (es. compressione dei dati, accelerazione dei calcoli, ecc.);
  • il miglioramento della sicurezza dei dati;
  • ecc.

Presentazione di informazioni

La semplice presentazione di informazioni non è brevettabile (L611-10 CPI, comma 2-d).

Tale esclusione riguarda (Direttive d’esame dell’INPI, I-C-VII 1.6):

  • la presentazione delle informazioni stesse (es. un suono, una tabella di corrispondenza, un sistema di notazione musicale);
  • i supporti caratterizzati unicamente dalle informazioni riportate.

La corte d’appello di Parigi ha precisato tale nozione: una presentazione di informazioni si intende come una presentazione che si caratterizza per la sua capacità di trasmettere informazioni, riguardando così sia il loro contenuto cognitivo sia il modo in cui sono presentate (Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 1re ch., 21 maggio 2019, RG n°18/19669).